CHE COS’E’ ?

Il General Data Protection Regulation (GDPR) riguarda tutti i paesi membri dell’ Unione Europea e si occupa dei dati relativi alle sole persone fisiche:

  • IDENTIFICATIVI
  • SENSIBILI
  • GIUDIZIARI

In generale sono esclusi soltanto quei dati che riguardano società, enti e associazioni.

LA DIFFERENZA PIU’ SIGNIFICATIVA CHE INTRODUCE RIGUARDA LA REINTERPRETAZIONE DEL CONCETTO DI PRIVACY  

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PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT

E’ necessario implementare, fin dalla fase progettuale, procedure tecniche che assicurino la sicurezza dei dati. Lo scopo è la tutela e la gestione del dato fin dalla sua introduzione nei sistemi aziendali.

Ogni azienda, in base alla tipologia di attività e di dati trattati, deve calcolare il rischio connesso alla loro gestione e implementare un sistema di tutela adeguato.

Il trattamento deve essere monitorato nel tempo e ritarato qualora le condizioni iniziali variassero 

Questo nuovo tipo di approccio è basato sui principi di:

  • minimizzazione del dato limitata ai soli dati necessari esplicitando la finalità del trattamento.
  • limitazione della conservazione al solo periodo di conservazione nei database aziendali indicato in maniera esplicita.

Al prestatore dovrà essere in futuro notificata la scadenza del periodo e l’eventuale richiesta di prolungamento.

COSA CAMBIA ?

RACCOLTA E IMMAGAZZINAMENTO DEL DATO

La nuova normativa implica che il prestatore debba esprimere la volontà di condividere il dato attraverso consenso consapevole (non più consenso esplicito, nè silenzio assenso).

Sarà dunque necessario chiarire in modo semplice ed evidente le finalità di utilizzo e i passaggi relativi a come il dato viene trattato (INFORMATIVA SEMPLIFICATA), solo in questo modo il consenso potrà essere espresso in maniera consapevole (AZIONE POSITIVA).

consenso consapevole

Nel regolamento il consenso consapevole viene definito come  “… comportamento valido se frutto di un’azione compiuta e in maniera non equivoca”

COSA FARE ?

I DATI RACCOLTI FINO AD ORA

  • verifica di consistenza e provenienza del dato
    • notificare al prestatore come verranno utilizzati da ora in poi i dati
    •  richiesta di rinnovo del consenso

I dati raccolti prima dell’entrata in vigore del Regolamento non si potranno mantenere nei database senza questi aggiornamenti, pena l’imputabilità delle stesse sanzioni previste in caso di data breach 

ORGANIZZAZIONE INTERNA

IL MANAGEMENT

Va sensibilizzato sull’ importanza strategica del dato come “fattore abilitante per il business” e come base del il processo produttivo contemporaneo, poichè da esso dipende la

BUSINESS CONTINUITY

in quanto un Data Breach implica:

SANZIONI

generando rischi finanziari e reputazionali

BLOCCO ALL’ACCESSO DEI DATI

interruzione dell’attività produttiva

 

PERSONALE STRETTAMENTE INTERESSATO E NON 

Studio dei flussi e delle “best practice” da implementare in base all’assessment iniziale e al ruolo specifico dell’interessato nel trattamento dei dati mappati

IL PRINCIPIO DI “ACCOUNTABILITY”

DI COSA SI TRATTA?

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Il termine tradotto in italiano con “responsabilizzazione”, consiste nell’obbligo per il titolare del trattamento di adottare misure appropriate ed efficaci per attuare i principi di protezione dei dati, nonché nella necessità di dimostrare, su richiesta, che sono state adottate misure appropriate ed efficaci atte a garantire la confidenzialità, riservatezza e disponibilità del dato. Il Regolamento rimette al titolare del trattamento il compito di valutare i propri rischi e di assumere decisioni e contromisure adeguate.

 

In caso di DATA BREACH il Garante della Privacy verificherà il principio di accountability adoperato dall’azienda, quindi quanto è stato fatto per mettere i dati in sicurezza e scongiurare la loro diffusione.

COME FARE ?

autoverifica prelimina e DPIA